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Prot. 2167 del 29 settembre 2021

Ai genitori, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado

 

VISTO            il D.L. 22 aprile 2021, n°52 convertito nella L. n°87 del 17 giugno 2021;

VISTO             art. 13, DPCM 17 giugno 2021;

VISTO            D.M. 257 del 6 agosto 2021 di adozione del “Piano Scuola 2021-22”;

 VISTO            il D.Lg. 6 agosto 2021, n°111, art.9-ter “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito in legge.

 VISTA            la circolare Ministero della Salute, 4 agosto 2021, prot. 35309;

 VISTO            il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2020-21), prot. 21 del 14 agosto 2021.

VISTO            il D.L. 10 settembre 2021 n°122, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

VISTO            il D.L. 21 settembre 2021 n°127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

  

Si pubblica la seguente informativa rivolta a chiunque acceda all’Istituzione scolastica, genitori compresi, relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, a.s. 2021/22.  Obbligo di possesso e esibizione Certificazione verde COVID-19/Green pass.

 

In base alla normativa attualmente in vigore, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, fino al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque acceda alle istituzioni scolastiche, genitori compresi, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).

La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19.

 

Rilascio certificazione verde COVID-19.

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 72 ore precedenti;

 

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

 

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 novembre 2021.

Fino al 30 novembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al     “ (indicare la data, al massimo fino al 30 novembre 2021);
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo, ma saranno invitati ad esibire la stessa alla Dirigente scolastica.

 

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

La dirigente scolastica ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l’App VerificaC19 e, ove necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

  • schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
  • schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;
  • schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’istituto esclusivamente i soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

 

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19.

 Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’accesso all’istituzione scolastica.

 

In allegato Informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure per la prevenzione dal contagio da COVID-19.

Informativa privacy

 

Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

 

  • È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
  • È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  • È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

 

La presente ha valore di notifica pertanto chiunque acceda alla Istituzione scolastica, genitori compresi,  è tenuto all’osservanza delle prescrizioni richiamate.